Roma, Italia. Il XXVI Capitolo Generale dei Missionari Clarettiani, tenutosi a Nemi dal 15 agosto all’11 settembre 2021, ha valutato la vita e la missione della Congregazione. Da questa valutazione è nata la proposta di modificare i numeri 120 e 156 delle Costituzioni della Congregazione. La proposta ottenne il sostegno necessario per tali cambiamenti, così il Governo Generale chiese alla Santa Sede di approvare tale modifica.
La proposta nasce dalle esperienze vissute dalla Congregazione nei sei anni precedenti, in cui è stato conveniente rafforzare i servizi di animazione della vita e missione nelle Delegazioni Indipendenti della Congregazione, tenendo conto del numero di membri che alcuni hanno, dell’estensione dei loro territori missionari e della rappresentanza che fino ad ora avevano nei capitoli generali. Una delle commissioni preparate dal Capitolo Generale del 2021 ha studiato la questione e ha trasferito il suo parere al Capitolo seguente. I capitolari studiarono la questione in spirito di discernimento, pronunciandosi su di essa il 10 settembre, come risulta dal verbale del Capitolo (n. 19).
Le proposte studiate recitano come segue:
CC 120: “Quando il Governo Generale lo ritenga necessario, il Superiore Maggiore di una Delegazione Indipendente può avere fino a quattro Consultori per poter animare e governare meglio l’Organismo Maggiore, tenendo conto del numero dei suoi membri e dell’estensione del suo territorio di missione”.
CC 156: “Che le Delegazioni Indipendenti che hanno più di quaranta professi di voti perpetui godano degli stessi diritti di partecipazione delle Province ai Capitoli Generali”.
Sulla base delle proposte approvate, il 13 dicembre 2021 è stata presentata alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) una nuova formulazione di questi numeri delle Costituzioni.
Questo Dicastero, in una lettera ufficiale del 15 febbraio 2022, ha approvato le modifiche proposte, in modo che i numeri 120 e 156 delle Costituzioni dei Missionari Clarettiani abbiano ora la seguente formulazione:
- Il Superiore di una Delegazione potrà avere fino a quattro Consultori quando il Superiore Generale con il suo Consiglio lo ritenga necessario per una migliore animazione e governance della Delegazione, e tenendo conto del numero dei suoi membri e delle dimensioni del suo territorio. I Consultori nominati possono ricoprire la carica di Economo e Segretario. Sono nominati allo stesso modo del Superiore Delegato.
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156. Al Capitolo Generale partecipano:
1) Il Superiore Generale come Presidente, i Consultori e gli Officiali del Governo Generale.
2) I Superiori Provinciali.
3) I Superiori Maggiori delle Delegazioni Indipendenti quando hanno più di quaranta professi perpetui.
4) Un Membro per ogni Provincia e un Membro per ogni Delegazione Indipendente.
5) Tutti coloro che hanno partecipato al precedente Capitolo Generale e che sono stati già fissati per mantenere la giusta proporzione nella rappresentanza dei membri di ciascuna Provincia e Delegazione Indipendente.
6) Coloro che sono stati determinati dal precedente Capitolo Generale per la rappresentanza delle Case generalizie e coloro che hanno contribuito alla nomina del Superiore Generale con il suo Consiglio.